Contrassegni e moduli di denuncia diventano digitali: ecco cosa prevede il nuovo Regolamento n. 56
Con l’obiettivo di semplificare e modernizzare il settore assicurativo, IVASS ha emanato il Regolamento n. 56 del 25 marzo 2025, introducendo importanti novità in materia di certificato di assicurazione, contrassegno e modulo di denuncia di sinistro RCA.
Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti assicurativi, rispondendo all’esigenza di rendere più snelle le procedure, garantendo al contempo sicurezza, tracciabilità e inclusività per tutti gli utenti.
In questo articolo analizziamo i principali cambiamenti introdotti e gli impatti previsti per compagnie, intermediari e assicurati.
Premessa
IVASS ha emanato il Regolamento n. 56 del 25 marzo 2025, che aggiorna e semplifica la normativa su certificato di assicurazione, contrassegno e modulo CAI (constatazione amichevole d’incidente), in linea con i processi di digitalizzazione e dematerializzazione.
Il nuovo regolamento sostituisce e unifica norme precedenti sparse in vari provvedimenti.
Entrata in vigore: 8 aprile 2025
Periodo di adeguamento per le imprese: 12 mesi (fino all’8 aprile 2026)
1. Certificato di assicurazione e contrassegno
- Il certificato può essere rilasciato in formato digitale (oppure cartaceo su richiesta), entro 5 giorni dal pagamento del premio.
- Durante quei 5 giorni, fa fede la quietanza di pagamento (anche se ricevuta per via telematica).
- Il certificato può essere esibito anche in formato digitale durante i controlli.
- Il contrassegno è stato completamente dematerializzato, anche per natanti e motori marini.
2. Modulo di denuncia sinistro (CAI)
- È ora possibile compilare e firmare digitalmente il CAI, tramite app o portale web fornito dalle compagnie.
- Le imprese devono garantire la conservazione sicura della copia del modulo su supporto durevole.
- Resta comunque possibile l’uso della modalità cartacea, nel rispetto del principio di inclusività.
- Se entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro vogliono firmare il CAI congiuntamente, devono utilizzare lo stesso formato (digitale o cartaceo).
3. Circolazione con targa prova, targa provvisoria e veicoli import/export
Il certificato di assicurazione deve specificare:
- Targa prova: validità del certificato non superiore a quella dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
- Targa provvisoria: validità non superiore a quella del foglio di via.
- Import/export veicoli: validità massima 30 giorni.
Le compagnie dovranno adattare i propri sistemi informatici per gestire correttamente le scadenze relative a questi veicoli.
Conclusione
Il Regolamento IVASS 56/2025 rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione e semplificazione dell’RC Auto, garantendo al contempo sicurezza, tracciabilità e inclusività nel processo assicurativo.
Riferimento: circolare n. 2453 AIBA del 18 aprile 2025




