L’assicurazione professionale agronomo, agrotecnico, forestale e per perito agrario è la prima polizza che deve stipulare il tecnico e sceglierla solo per il costo più basso non è sempre la decisione migliore.
Il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge n.148/2011 ha reso obbligatoria dal 2013 la stipula di una polizza di responsabilità civile professionale per agronomi, forestali, agrotecnici e periti agrari, i quali si assumono l’obbligo di ottenere i risultati pattuiti con il proprio cliente.
La suddetta polizza all risks copre tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale (eccetto quelli esplicitamente esclusi) arrecati a terzi nello svolgimento della propria attività di consulenza sia essa riferita alla progettazione, all’analisi, all’estimazione, alla gestione, alla sperimentazione o alla pianificazione e tutela quindi il tuo patrimonio da eventuali richieste di risarcimento danni.
Broker(Pro) è al tuo fianco come broker assicurativo specializzato in assicurazioni professionali per agronomi, periti agrari ed esperti forestali per guidarti al meglio, seguirti passo dopo passo, tutelarti sempre davanti ai colossi delle compagnie assicurative, allo scopo di offrirti un servizio personalizzato creato su di te.
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Domande frequenti sull'assicurazione RC agronomo, agrotecnico, forestale e perito agrario
Quali sono le mansioni dell'agronomo?
– ricerca e sviluppo di nuove tecniche per l’agricoltura;
– pianificazione delle colture stagionali, rotazione delle colture e pianificazione ibrida;
– gestione dell’allevamento delle piante;
– ricerca e sviluppo di nuovi semi;
– monitoraggio dello stato dell’umidità del suolo;
– programmazione dell’irrigazione;
– raccomandazioni agricole, chimiche, su fertilizzanti e semi;
– campionamento del suolo;
– calibrazione delle attrezzatura agricole;
– rapporti informatici dettagliati sul campo e conservazione permanente dei registri;
– pianificazione delle spese e delle colture.
Perché l'agronomo ha bisogno dell'assicurazione RC professionale?
L’assicurazione RC agronomo è obbligatoria così come per altri professionisti iscritti ad Albi.
L’Ordine professionale ha il compito di vigilare sui propri iscritti e l’assenza dell’assicurazione di responsabilità civile impedisce all’agronomo di svolgere la sua attività. Al di là dell’obbligatorietà, la polizza RC serve per proteggere te agronomo da richieste di risarcimento nei tuoi confronti in relazione alla tua responsabilità legale per perdite derivanti da una violazione o una presunta violazione del dovere professionale, ti solleva quindi dal dover risarcire con il proprio patrimonio eventuali danni.
Gli agronomi devono eseguire diligentemente le proprie mansioni per minimizzare gli errori o le omissioni. L’assicurazione RC professionale dottore agronomo e forestale, agrotecnico e perito agrario, copre tutti i danni che possono essere arrecati a terzi nello svolgimento della propria attività di consulenza, sia essa riferita alla progettazione, all’analisi, all’estimazione, alla gestione, alla sperimentazione o alla pianificazione.
A chi si rivolge la polizza RC professionale agronomo?
Al libero professionista, allo studio associato che intende stipulare l’assicurazione per proprio conto e per conto di tutti i professionisti che lo compongono, all’associazione professionale o alla società di professionisti, quindi tutti i soci e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti, consulenti, che siano:
• agrotecnico;
• esperto forestale;
• esperto industriale ed in scienze e tecnologie avanzate;
• agronomo;
• silvicoltore;
• perito agrario.
Cosa copre la polizza RC professionale agronomo?
Potresti ricevere una richiesta di risarcimento per i seguenti danni:
– danni generati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni;
– danni subiti dalle opere progettate e derivanti da crolli totali o parziali;
– danni causati da interruzioni totali o parziali delle attività imprenditoriali del cliente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
– danni per responsabilità civile derivanti dalla mancata applicazione della legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (626/94 e 494/94 e successive modificazioni) nei cantieri e nelle attività lavorative;
– sanzioni fiscali elevate ai clienti dell’agronomo, derivanti da suoi errori;
– danni derivanti da errata applicazione di regolamenti urbanistici e regolamenti edilizi locali;
– danni da inquinamento nell’ambito della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, provocati da elementi di qualunque natura fuoriusciti o emessi a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di tubazioni, cisterne, impianti o serbatoi, avvenuti durante l’esecuzione dei lavori.
Sono coperte le gestioni delle vertenze nel limite del 25% del massimale di polizza.
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