Il consulente finanziario per iscriversi all’OCF è obbligato a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. Poiché l’assicurazione è necessaria anche per risarcire i clienti da errori professionali, la sua stipula e il suo mantenimento dovrebbe essere affidata a un broker esperto.
Nel mondo attuale i professionisti sono sempre più esposti ai rischi di un reclamo per l’attività svolta.
Tu che sei un professionista del settore, quando offri la tua consulenza finanziaria, sai che anche i minimi dettagli contano.
Quando consigli le migliori alternative al tuo cliente, trovi la soluzione adatta analizzando il suo profilo di rischio, le sue aspettative, il suo budget.
La stessa dinamica vale per la tua polizza rc professionale per consulente finanziario, i dettagli contano e pesantemente e l’assistenza di un broker assicurativo esperto è indispensabile nella gestione del rischio e per i sinistri.
Broker(Pro) è specializzato in assicurazioni professionali per consulenti finanziari e lavora per guidarti al meglio, seguirti passo dopo passo, tutelarti sempre davanti ai colossi delle compagnie assicurative, allo scopo di offrirti un servizio personalizzato creato su di te.
Siamo disponibili per qualsiasi tua esigenza, non ti abbandoniamo nel momento del peggio, collaboriamo con un ampio panorama di compagnie assicurative per offrirti la tua polizza rc professionale con migliori condizioni e garanzie al prezzo più giusto.
Domande frequenti sull'assicurazione consulente finanziario
Chi si assicura?
La polizza professionale è dedicata a:
- consulente finanziario adibito all’offerta fuori sede;
- consulente finanziario autonomo;
- società di consulenza finanziaria.
Chi è il consulente finanziario adibito all'offerta fuori sede?
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, è un soggetto abilitato che agisce per conto e sotto la responsabilità di un’unica impresa di investimento (Banche, Intermediari finanziari, SIM, SGR) promuovendo e collocando i servizi di investimento o prodotti finanziari e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, ricevendo e trasmettendo le istruzioni o gli ordini dei clienti, prestando il servizio di consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.
La tipologia di lavoro svolta per conto dell’impresa di investimento può assumere le forme del contratto di lavoro subordinato, del rapporto di agenzia o del mandato.
Chi è il consulente finanziario autonomo?
I consulenti finanziari autonomi svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti senza avere disponibilità dei risparmi e lasciando ai clienti il compito di impartire istruzioni ai soggetti abilitati per l’esecuzione delle operazioni finanziarie.
Il consulente finanziario autonomo può svolgere l’attività di consulenza in materia di investimenti in proprio e/o come collaboratore di una o più società di consulenza finanziaria.
Cosa prevede l'obbligo assicurativo per il consulente finanziario autonomo?
L’iscrizione all’Albo è consentita previa sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo.
Art 6 del DECRETO 24 dicembre 2008, n. 206: Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari.
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