Assicurazione visto di conformità

Sei hai dimenticato di rinnovare la polizza assicurativa per il visto di conformità o il visto leggero oppure se la devi stipulare per la prima volta, sei arrivato sulla pagina giusta. 

Possiamo emettere l’assicurazione a norma di legge oggi stesso.

La polizza assicurativa del visto di conformità può essere rilasciata in forma “stand alone” oppure come garanzia aggiuntiva all’assicurazione RC professionale del commercialista.

Infatti la forma “stand alone” è valida esclusivamente per l’apposizione del visto leggero ovvero per:

  1. la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui 20 (dichiarazioni o modelli);
  2. la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3, del DPR 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
  3. la presentazione delle dichiarazioni “Modello 730”. (Per i 730 deve essere richiesto specificatamente).
 
Visto di conformità
Massimale3.000.000
Retroattivitàillimitata
Postuma5 anni
Franchigia€ 200 non opponibile al terzo danneggiato
Tacito rinnovoSi (così sei sempre coperto)
Premio lordo annuo€ 220
EmissioneImmediata
Visto di conformità con 730
Massimale3.000.000
Retroattivitàillimitata
Postuma5 anni
Franchigia1.000 non opponibile al terzo danneggiato
Tacito rinnovoSi (così sei sempre coperto)
Premio lordo annuo€ 500
EmissioneImmediata
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Domande frequenti sull'assicurazione visto di conformità

L’assicurazione visto deve garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e assicurare all’Erario il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate al professionista per il rilascio di visti infedeli.

Certo, la polizza deve coprire l’apposizione del visto ai sensi delle disposizioni vigenti.

La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione. In alternativa deve specificare:

  • Decreto 31 maggio 1999 n. 164 e decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • Art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, modificato dall’art. 3 del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017 – (Compensazione crediti IVA);
  • Art. 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, modificato dall’art. 3 del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017- (Compensazione crediti relativi alle imposte sul reddito, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive) ;
  • Art. 38-bis del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dapprima dall’art. 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successivamente dall’art. 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225- (Rimborsi IVA) .

Nel caso in cui il visto venga apposto sui modelli 730, la polizza deve garantire al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.24137, e cioè il 30 per cento delle maggiori imposte riscontrate, a condizione che l’errore che ha generato le maggiori imposte non sia imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle
certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 3.000.000.

Sì, ma deve essere specificato che deve risarcire il terzo per intero. L’assicuratore solo successivamente poi rivalersi sull’assicurato.

Nella circolare dell’agenzia delle entrate viene specificato soltanto che la polizza deve coprire gli errori commessi nel periodo di validità per ulteriori 5 anni dopo la data di scadenza.

La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la continuità. Nel caso di nuova polizza la data di decorrenza deve coincidere con il giorno di scadenza del contratto precedente. Il sistema migliore per avere continuità è quello di avere una polizza assicurativa con il tacito rinnovo e non obblighi il professionista a stipulare ogni volta un nuovo contratto.

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