Progettisti liberi professionisti – Società di professionisti – Società di ingegneria che prendono incarichi di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 devono assicurarsi con apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.
Se sei una società di ingegneria o un professionista tecnico che ha preso un incarico di verifica degli elaborati progettuali da parte di un Ente Pubblico e non sai a chi rivolgerti per assicurarti sei arrivato sulla pagina giusta.
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Domande frequenti sull'assicurazione del verificatore ai sensi del D.lgs 163 del 2006
Chi è assicurato?
Sono assicurate le persone fisiche o giuridiche nel cui interesse è stipulata l’ASSICURAZIONE, incaricati dell’attività di verifica del progetto ai sensi della LEGGE e del REGOLAMENTO e successive modifiche e/o integrazioni.
Chi può essere il contraente della polizza del verificatore?
Può contrarre l’assicurazione del verificatore:
a) il singolo libero professionista;
b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo la LEGGE;
c) la società di professionisti;
d) la società di ingegneria;
e) il raggruppamento temporaneo di imprese
a condizione che la stazione appaltante abbia incaricato l’attività di verifica. Tali figure possono rivestire anche la figura di assicurato.
Cosa copre la polizza della verifica della progettazione?
L’ impresa assicurativa si obbliga a tenere indenne l’ASSICURATO/CONTRAENTE di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:
- errori e omissioni non intenzionali nell’attività di verifica del progetto;
- i danni alle opere
derivanti esclusivamente dalla legge ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 e del D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010.
Quali sono i rischi esclusi dalla polizza?
L’ASSICURAZIONE non comprende i danni, le spese e i costi relativi a:
a) morte o lesioni personali morte, lesioni personali e/o deterioramento di cose;
b) svolgimento di attività di direzione LAVORI;
c) mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi e/o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
d) obbligazioni volontariamente assunte dal CONTRAENTE e/o ASSICURATO e non direttamente derivanti dalla LEGGE;
e) violazione di norme in materia di ambiente;
f) guerra e/o atti terroristici.
La polizza inoltre non è operante quando:
a) l’attività di verifica venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla LEGGE o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla LEGGE o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i LAVORI siano eseguiti da imprese di cui l’ASSICURATO/CONTRAENTE, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
Qual è la durata della polizza del verificatore?
La polizza decorre dalla data di accettazione dell’incarico di verifica e termina entro il termine stabilito dalla polizza (che – salvo limitazioni e proroghe pattuite – dovrebbe coincidere con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione).
Qual è il massimale di polizza?
Il MASSIMALE viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 57 del REGOLAMENTO, come segue:
1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per LAVORI di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), della LEGGE;
2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei LAVORI, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di LAVORI di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un MASSIMALE superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell’importo dei LAVORI con il limite di 2.500.000 euro;
È obbligatoria la polizza del Verificatore secondo il D.LGS 50 - 2016?
Il nuovo codice degli appalti D.Lgs 50/2016 abroga sia l’art 112 del D.Lgs n. 63/2006 che alcuni articoli del D.P.R. 207 del 2010, tra cui anche l’articolo 57 del Dpr 207 del 2010 che stabiliva le caratteristiche della polizza del soggetto incaricato all’attività di verifica.
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