Assicurazione vita e danni venduta dalla banca – norme di comportamento

La tua banca ti ha venduto un'assicurazione sula vita o incendio e scoppio sull'abitazione in abbinamento al mutuo? Ecco come sapere se ha tenuto un comportamento corretto.

Nel bollettino dell’ AGCM del 16/03/2020* sono state pubblicate le pratiche commerciali scorrette a carico di Banca Intesa San Paolo, BNL, Unicredit e Ubi  che hanno portato a sanzioni con importi che vanno da € 3.750.000 a € 6.550.000.

In cosa ha consistito la pratica scorretta delle banche? Come le banche si dovrebbero comportare? Come si segnalano i comportamenti scorretti delle banche?

 

La pratica scorretta

La pratica commerciale scorretta della banca consisteva nell’indurre il consumatore che voleva ottenere un contratto di mutuo immobiliare a sottoscrivere polizze assicurative di vario genere e per alcune a fargli anche aprire un conto corrente finalizzato alla concessione del finanziamento.

L’Autorità specifica che le banche avrebbero sfruttato la loro posizione di potere esercitando sui consumatori una pressione indebita, in modo da limitare notevolmente la capacità degli stessi di prendere una decisione consapevole e non consentendo loro di poter scegliere liberamente le polizze di terzi e non della Banca stessa.

La vendita obbligatoria di prodotti assicurativi abbinata a prodotti bancari è da diversi anni considerata una pratica scorretta e già nella lettera redatta congiuntamente da IVASS e BI del 2015 erano state date precise indicazioni sulle regole di comportamento da tenere (Prot. 0106596/15 misure-tutela-clienti).

Dopo aver raccolto le segnalazioni dei consumatori pervenute dal 2017 in poi, l’Autorità ha prima proceduto con le opportune verifiche e poi ha deciso di sanzionare gli istituti accogliendo le richieste delle parti lese.

 

La lettera la mercato di IVASS e BANCA d’ITALIA

Lo scorso aprile Ivass e Banca d’Italia hanno pubblicato una nuova lettera al mercato recante le raccomandazioni sull’offerta di prodotti abbinati ai finanziamenti che qui riportiamo nella sua versione integrale (lettera al mercato banca italia ivass).

La comunicazione individua un pacchetto di aree di sviluppo e di adeguamento da implementare per far sì che i prodotti di bancassurance siano correttamente strutturati e venduti e che quindi la clientela possa fruire appieno dei vantaggi delle polizze assicurative abbinate.

Le Autorità si riferiscono ai contratti assicurativi:

  • a protezione del credito (polizze vita e/o danni volte a garantire il rimborso del finanziamento, c.d. PPI – Payment Protection Insurance);
  • a protezione di un bene dato in garanzia (ad. es. polizza scoppio e incendio connessa con un mutuo immobiliare).

 

Riportiamo qui alcuni punti della lettera:

Qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa;

La Banca o gli intermediari finanziari devono specificare se le assicurazioni siano obbligatorie o meno per la concessione del finanziamento.

Nel caso in cui una polizza sia richiesta come obbligatoria o come condizione necessaria per ottenere il finanziamento a determinate condizioni, la banca o l’intermediario finanziario proponenti avranno cura di dare preventiva evidenza di tali circostanze e caratteristiche – ad esempio, sui propri siti web – in modo da consentire all’interessato di reperire eventualmente sul mercato coperture equivalenti; in questo caso, gli intermediari sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato. I contenuti minimi della copertura richiesta devono, in ogni caso, essere tali da rendere concretamente possibile al cliente la ricerca di polizze equivalenti sul mercato.

Le polizze qualificate come facoltative devono essere effettivamente prospettate alla clientela quale servizio aggiuntivo opzionale, evitando nei colloqui di vendita l’utilizzo di espressioni finalizzate a incutere nel cliente timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza. Questa, in particolare, deve essere espressamente richiesta dal cliente e non può in alcun modo condizionare la concessione del finanziamento.

 

Collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze “decorrelate”

L’autorità segnalano pratiche commerciali scorrette da parte di intermediari finanziari che avevano imposto, come condizione per accedere al finanziamento, la sottoscrizione di polizze a premio unico anticipato finanziato dalla banca o dall’intermediario finanziario che le collocava, prive di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto.

In caso di rimborso anticipato del prestito, il rimborso della quota parte del premio non goduto veniva negato, sostenendo l’assenza del collegamento funzionale tra le due operazioni (da cui il termine “decorrelate”).

 

La corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate.

Il cliente ha diritto di recedere da un contratto di finanziamento in qualsiasi momento; nel caso in cui al finanziamento sia abbinata una polizza assicurativa, l’intermediario finanziario si attiva per l’estinzione anticipata anche della polizza assicurativa e per la restituzione al cliente dei relativi premi non goduti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, senza attendere la richiesta del cliente.

Analogamente, in caso di estinzione parziale del finanziamento, gli operatori si attiveranno per la restituzione della quota parte di premi non goduti.

Resta ferma la facoltà dell’assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa.

 

Come segnalare le pratiche scorrette?

Il cliente può segnalare la pratica scorretta all’intermediario o alla banca che deve aver attivo un ufficio reclami.Oppure direttamente alla Banca d’Italia  o anche all’autorità garante della concorrenza e dei mercati.  Infine può rivolgersi anche una associazione di consumatori.

*Puoi leggere il bollettino XXX del 2020 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato qui bollettino 11-20

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