Il tuo luogo di lavoro è importante. Possono accadere eventi imprevisti che possono cagionare danni all’immobile, agli arredi o alle attrezzature di lavoro. Ma anche i terzi come condomini, proprietari e clienti possono essere interessati dalle garanzie di polizza. Scopri le nostri soluzioni per l’ufficio e le sedi operative. Chiedi un preventivo per la polizza ufficio.
A cosa serve la polizza ufficio:
La polizza ufficio serve a proteggere il patrimonio e il reddito del contraente/assicurato da eventi che possono:
- danneggiare il luogo di lavoro (inteso sia come bene immobile sia come contenuto);
- danneggiare terzi e i loro beni;
- interrompere l’attività e provocare perdite pecuniarie.
Quali eventi posso assicurare?
Posso assicurare il fabbricato, le attrezzature di lavoro e gli arredi per i seguenti eventi:
- incendio;
- terremoto;
- eventi atmosferici;
- eventi socio-politici e dolosi;
- danni da acqua;
- fenomeni elettrici;
- per le macchine elettroniche è anche possibile assicurare tali macchine per:
– imperizia, negligenza, errata manipolazione;
– corto circuito, variazione di corrente, sbalzi di tensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
– mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento dell’aria o di regolazione automatica o di segnalazione;
– sabotaggio dei DIPENDENTI;
– traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
– gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
È fattibile anche comprendere i costi per il ripristino di archivi informatici e quello dei software andati perduti.
- Furto, rapina, scippo (anche avvenuti fuori sede e anche a seguito di infortunio o malore).
La garanzia di responsabilità civile
Si divide in:
RCT – Responsabilità Civile Terzi
Copre i danni cagionati a terzi per responsabilità colposa del contraente/ assicurato e dei propri dipendenti/collaboratori (in questo caso può esserre previsto anche il Dolo) per un evento che derivi dalla proprietà e dalla conduzione dei beni assicurati.
RCO – Responsabilità civile del datore di lavoro
È una garanzia indispensabile per ogni attività professionale. La garanzia copre gli INFORTUNI sofferti dai prestatori di lavoro DIPENDENTI o parasubordinati addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni.
La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL o Enti similari ai sensi dell’art.14 della legge 12/06/1984, n. 222 e successive modifiche ed integrazioni.
NB: questa garanzia copre soltanto la responsabilità civile che ricade sul datore di lavoro a causa di un infortunio di un lavoratore. Non copre il danno diretto subito dal dipendente. Il parole povere scatta soltanto se vi è una responsabilità del datore di lavoro per cui vi è una formale richiesta di risarcimento del danno.
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