In questo articolo introduco il tema del funzionamento della polizza di responsabilità civile sotto l’aspetto della differenza tra la clausola claims made e quella enunciata dall’art 1917 del nostro codice civile, definita anche come clausola loss occurrence.
Le polizze di responsabilità civile possono essere stipulate nella forma Claims made o nella forma Loss occurrence. Capire la differenza tra un tipo e l’altro è fondamentale per valutare il tipo di assicurazione che vado a sottoscrivere sopratutto quando decido di cambiare assicuratore o decido di non rinnovare la polizza.
L’applicazione di una clausola o dell’altra ha un forte impatto sulla determinazione del soggetto a cui imputare l’onere della gestione e della definizione del sinistro.
Riporto di seguito le differenze avvalendomi anche di un pratico esempio.
Loss Occurrence
Il contratto di responsabilità civile è regolamentato nel nostro ordinamento giuridico dall’articolo 1917 del codice civile che riporta il concetto di “Loss Occurrence”. Esso recita:
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
In questa forma di assicurazione è la data di accadimento dell’evento a determinare l’assicuratore che avrà l’onere di gestire e pagare il sinistro. Il sinistro coincide con l’evento dannoso. Se alla data del sinistro assicurava l’impresa X, sarà l’impresa X a risarcire il danno.
La tipica applicazione di questa forma di assicurazione la troviamo nella RCA (Responsabilità civile auto). Facendo un esempio pratico:
Tizio acquista un’assicurazione RCA dalla compagnia X con decorrenza 01/03/2018 e scadenza 01/03/2019. Il 27/02/2019 suo figlio, alla guida del veicolo, tocca un ciclista che cade in terra. Il ciclista rialzandosi sembra non aver subito danni. Per ogni evenienza i due si scambiano i loro dati anagrafici. Il figlio non comunica il fatto né all’assicuratore, né al padre. Il padre (Tizio) nel frattempo decide di non rinnovare la polizza con X e di stipulare il contratto per l’annualità 01/03/2019 – 01/03/2020 con l’assicuratore Z. Il 15/05/2019 Tizio riceve una raccomandata dall’avvocato difensore del ciclista contenente la richiesta di risarcimento del danno subito dal suo assistito in data 27/02/2019.
Leggendo l’art 1917 il fatto che ha generato la richiesta di danni è accaduto il 27/02/2019 e rientra nel periodo di assicurazione 01/03/2018 – 01/03/2019 che è coperto dall’assicuratore X. Tizio denuncerà il fatto all’assicuratore X, nonostante abbia ricevuto la lettera dell’avvocato in data successiva alla scadenza del contratto.

Con la la clausola stabilita dall’art 1917 del c.c. l’assicurato sarà coperto per tutti gli eventi dannosi accaduti durante il periodo di polizza anche se reclamati dal terzo danneggiato dopo la scadenza della polizza.
Claims Made
L’assicurazione Rc nella forma Claims made opera una
modifica all’art 1917.
Non sarà più il fatto generatore della richiesta di risarcimento a determinare chi prenderà in carico il sinistro, ma la richiesta stessa.
Nella claims made il sinistro coinciderà con la richiesta di risarcimento del danno.
Gestirà e pagherà il sinistro la compagnia che assicura Tizio al momento di arrivo della richiesta di risarcimento del danno.
Nel nostro esempio pratico se la richiesta di risarcimento del danno arriva nel momento che assicura l’impresa Z, sarà quest’ultima a risarcire il danno anche se l’evento dannoso è precedente alla stipula della polizza.

Con la clausola claims made prevede che per essere risarcito di un fatto dannoso devo essere continuamente assicurato. Nel momento in cui decido di non rinnovare la polizza devo essere sicuro di aver attivato la garanzia della “postuma” o “ultra attività”. Se invece cambio assicuratore devo essere sicuro che il nuovo assicuratore mi garantisca la “retroattività” per gli eventi passati.
La clausola claims made ha subito vari giudizi di legittimità nel tempo. Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali la definiscono come clausola perfettamente valida, tipica, non vessatoria e meritevole di tutela. Sul discorso della meritevolezza e sui casi in cui non lo è, dedicherò un altro articolo.
Nota Bene: La clausola claims made non è valida per i contratti RCA. Il mio è semplicemente un esempio per comparare i differenti funzionamenti delle clausole.
Flaviano Fiocchi
Roma, 18/06/2019
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