La continuous cover è una clausola assicurativa che nasce con lo scopo di proteggere l’assicurato che ometta, senza dolo, di denunciare e/o dichiarare al momento opportuno alcune circostanze capaci di generare nel futuro una richiesta di risarcimento del danno.
E’ quindi una clausola a favore dell’assicurato, e la troviamo solo in alcune polizze di responsabilità civile professionale stipulate in claims made e senza tacito rinnovo e il cui rinnovo è subordinato alla compilazione di un questionario che presenta questa domanda:
- “Il proponente è a conoscenza di circostanze o eventi che possano dare origine a richieste di risarcimento per errori, omissioni o negligenza professionale?”
E’ importante sapere che le polizze che prevedono nei loro testi la clausola di C.C. stabiliscono anche che: qualora l’assicurato venisse a conoscenza di un fatto o un atto che potrebbe fargli arrivare una richiesta di risarcimento ha l’obbligo di comunicarlo nelle modalità e nei termini stabiliti dalla polizza (normalmente il periodo varia da 3 a 30 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza)
Nella pratica è possibile però che l’assicurato, oltre a non denunciare il fatto quando avrebbe dovuto (e potuto), risponda “no” alla sopra citata domanda in fase di stipula del nuovo contratto.
Poniamo quindi che l’assicurato ricevesse nell’annualità successiva una richiesta di risarcimento che menzioni un fatto noto all’assicurato (prima della stipula e non denunciato in precedenza). L’assicuratore ricevuto l’incarto potrebbe facilmente rifiutare di prendere in carico il sinistro adducendo che: il fatto era noto prima della stipula del contratto e il contraente ha reso una dichiarazione inesatta o reticente sul questionario (in questi casi è il Codice civile stesso a disciplinare che l’assicuratore può rifiutare la prestazione)
Per evitare quindi di incappare in questa spiacevole situazione ci viene incontro la clausola c.c. disciplinando:
“gli assicuratori acconsentono a tenere indenne l’assicurato anche se la Richiesta di risarcimento sia conseguenza di situazioni o circostanze che fossero già note all’assicurato prima della data di effetto della polizza e che non siano state dichiarare oppure non siano state denunciate agli assicuratori nei modi previsti (all’apposito articolo “denuncia di sinistro”)”.
Debbo anche precisare che questa clausola:
- normalmente è a pagamento
- la validità è subordinata ad altri requisiti disciplinati dalla clausola stessa
- sono previsti Limiti/franchigie/scoperti
- gli assicuratori sono liberi di scriverla come gli pare.
Per le applicazioni pratiche della clausola è bene parlarne con un consulente assicurativo esperto.