Parlando con il titolare di una società di ingegneria abbiamo toccato il tema delle responsabilità che fanno capo sugli amministratori e gli ho detto che per assicurarle avrebbe dovuto stipulare una polizza D&O.
Non appena finisco la frase, lui mi guarda sorpreso e mi dice: “perché non sono già coperto per questo rischio dalla polizza di responsabilità civile professionale della società?”.
La risposta (ovvia) è che non lo è, ma questo episodio mi ha fatto riflettere e ne ho preso spunto per trarne un articolo che si propone di spiegare cosa sicuramente non assicura una polizza rc professionale.
Per fare ciò voglio ricordare prima:
Cosa assicura la polizza Rc professionale
Una polizza di responsabilità civile professionale assicura le perdite dell’assicurato che derivano dai danni che vengono cagionati a terzi (compresi i clienti) colposamente da un errore o da una omissione nell’esercizio dell’attività assicurata. Si tratta quindi di sbagli commessi senza dolo dell’assicurato e che sono peculiari dell’attività professionale. Ad esempio per un ingegnere si può trattare di redigere male un progetto e per un medico di non curare bene il paziente.
Cosa non copre la polizza professionale
Una polizza professionale può assicurare singoli rischi (polizza a rischi nominati) o può essere una All-Risk (ovvero assicura tutto quello che non è esplicitamente escluso). In entrambi i casi per avere certezza di quello che non viene assicurato bisogna leggere l’articolo del documento informativo che tratta le esclusioni.
Non solo. Alcuni danni non sono coperti perché non rientrano neanche nell’oggetto di polizza o li ritroviamo in altri articoli di polizza, come per esempio un danno che avviene in territori non compresi nell’articolo di polizza denominato “validità territoriale” sarà escluso dalla copertura assicurativa.
A seconda del rischio che andiamo ad assicurare ci sono delle esclusioni specifiche per tale attività (nel senso che per esempio la polizza di un medico avrà delle esclusioni specifiche e aggiuntive per tale rischio e diverse da quelle di un ingegnere). In questo articolo vengono trattate le esclusioni che ritroviamo in quasi tutti i contratti.
Quali sono le principali esclusioni di una polizza Rc professionale?
Esse sono:
1. Responsabilità civile amministratori
L’attività di amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o altro soggetto munito di potere di rappresentanza dell’Assicurato relativamente alla esecuzione o mancata esecuzione degli incarichi, compiti e/o doveri attinenti la loro rispettiva funzione;
2. Violazione delle norme di diritto del lavoro / impiego / discriminazione
(i) responsabilità facenti capo all’Ente Assicurato in qualità di datore di lavoro o potenziale datore di lavoro, anche in riferimento ai contratti di collaborazione con liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse tutte le ipotesi di discriminazione e molestia di qualsiasi natura;
(ii) obblighi contrattuali, retributivi e/o contributivi dell’Assicurato previsti da leggi, regolamenti e/o da coperture obbligatorie previdenziali e/o assicurative (es. INAIL, INPS ecc.) anche relativi a prestazioni in caso d’invalidità e di sostegno in caso di disoccupazione;
3. Infortuni sul lavoro o malattie professionali subiti da dipendenti
4. Danni non compensativi / Perdite patrimoniali non risarcibili
(i) tasse e imposte;
(ii) sanzioni civili non aventi funzione sola risarcitoria, ma al contrario di carattere anche punitivo o esemplare, spese di giustizia penale, multe o sanzioni di qualunque natura (penale, amministrativa, fiscale, ecc.) inflitte all’Assicurato;
(iii)i costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria;
(iv)il rimborso, la restituzione o la compensazione di onorari, compensi, costi, indennità, prezzi o spese corrisposti o dovuti all’Assicurato;
(v) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente Polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento;
5. Atti dolosi, disonesti e fraudolenti / violazione di legge
(i) qualsiasi atto doloso, omissione dolosa o condotta disonesta o fraudolenta, inclusa la violazione intenzionale di norme di legge o regolamenti, da parte di qualunque Assicurato. La presente esclusione può non applicarsi se la polizza copre anche il “Dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge”;
6. Stato di insolvenza o fallimento
Lo stato di insolvenza dell’Assicurato, intesa come mancanza di mezzi economici necessari all’adempimento della propria attività e dei propri obblighi contrattuali;
7. Responsabilità contrattuale
Qualsiasi responsabilità contrattuale, impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, clausole cosiddette di: “Liquidated Damages” (c.d. danni liquidati) o altro obbligo volontariamente assunto, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia o obbligo;
8. Cyber risk – virus informatici
Per danni causati da attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario
9. Ritardo, inadempimento parziale o totale
Ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento dell’Attività assicurata, tranne nel caso in cui l’esecuzione tardiva o la mancata esecuzione derivi da un Comportamento colposo da parte dell’Assicurato nell’espletamento dell’Attività assicurata. L’eventuale effettivo o presunto ritardo o la mancata esecuzione non costituiscono di per sé un Comportamento colposo;
10. Requisiti professionali
Limitatamente alle attività assicurate per le quali sono richieste specifiche abilitazioni o autorizzazioni, la copertura assicurativa non opera in relazione al Comportamento colposo di un Professionista assicurato che, al momento del fatto:
(i) non sia iscritto all’Albo professionale previsto dalla normativa applicabile nel luogo in cui viene esercitata l’Attività assicurata oppure,
(ii) non sia autorizzato o abilitato dalle Autorità competenti ad esercitare l’attività professionale indicata in Polizza oppure,
(iii) la cui abilitazione, iscrizione o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità competenti
11. Danni corporali e materiali
per danni a Terzi dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell’ambito dell’Attività Professionale esercitata quale definita in polizza. Nota che questa esclusione non può valere qualora la polizza copra anche la responsabilità civile della conduzione dello studio o la perdita dei documenti. Nel caso di attività medica non troviamo questa esclusione. Per i tecnici la polizza copre anche i danni materiali e corporali purché derivino da un errore/omissione professionale.
12. Cessazione dell’attività
in relazione ad attività svolte dopo che l’Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo. Nota che per tale esclusione deve essere previsto un periodo di postuma.
13. Limiti territoriali
Sono esclusi i Reclami fatti valere in Paesi che siano al di fuori dei limiti territoriali convenuti
14. Inquinamento
per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale, che si verifichino gradualmente. Nota che il danno da inquinamento accidentale può rientrare in copertura se previsto.
15. Responsabilità civile Prodotti
difetto di produzione di qualsiasi prodotto e le relative spese di ritiro o richiamo dal mercato;
16. Richieste di risarcimento / Circostanze pregresse
(i)presentata prima della data di decorrenza della presente Polizza ovvero già in corso a tale data;
(ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente Polizza, o di altre Polizze stipulate con la Compagnia per il medesimo rischio e precedentemente in vigore senza soluzione di continuità con la presente Polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento;
17. Rischio guerra, ribellione, rivoluzione, tumulti civili
18. Radiazioni
Radiazioni esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche.
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