La regolazione del premio

Che cos'è la clausola di regolazione del premio nel contratto assicurativo?

La clausola della regolazione del premio viene posta normalmente nei contratti di responsabilità civile con tacito rinnovo, nelle polizze viaggio o infortuni per dipendenti e in tutti i contratti la cui determinazione del premio è legata a elementi variabili. Poiché il premio assicurativo è stato calcolato su dati variabili all’atto della stipula del contratto (come per esempio il fatturato, il numero degli addetti, il numero dei dipendenti) l’assicurato alla fine del periodo assicurativo, dovrà dichiarare tali dati per permettere all’assicuratore di calcolare il premio dovuto per il periodo appena trascorso.

Esempio di clausola contrattuale di regolazione del premio in un contratto di responsabilità civile terzi di un’impresa edile:

“Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.”

E’ un obbligo contrattuale adempiere alla comunicazione della denuncia degli elementi variabili e pagare il relativo premio in caso di una differenza attiva. L’assicuratore pone delle precise regole. Ecco qua sotto un esempio.

“Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

– la comunicazione dei dati, ovvero

– il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato/ Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.  Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.”

Ci sono naturalmente dei tempi per effettuare la comunicazione dei dati e per pagare il premio. Ecco un esempio

“Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

– l’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), nonché l’importo corrisposto per prestazioni di lavoro ai sensi della “Legge Biagi” (Art. 1.23 della Sezione R.C.T.);
– il volume di affari (fatturato con esclusione dell’IVA);
– gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società”

Se gli elementi sono variati notevolmente rispetto a quanto preventivato al momento della stipula del contratto si può prevedere un adeguamento del premio per le rate successive.

Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.

Ricordatevi che l’impresa può pretendere di mostrargli i libri ufficiali per verificare l’esattezza di quanto comunicato loro.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l’Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

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