Una domanda ricorrente che ci viene posta è se in caso di sinistro le spese legali sono pagate dalla polizza Rc * . La risposta è facile perché possiamo dire con fermezza che esse sono incluse se sono relative ad un evento coperto dalla polizza. Ci sono però dei limiti nella garanzia che vanno inquadrati nel contesto del nostro codice civile e dell’articolo specifico del contratto assicurativo e che bisogna conoscere per non rimanere sorpresi in caso di sinistro.
Il codice civile
Iniziamo dal prendere in considerazione il nostro Codice Civile che all’art 1917 che al terzo comma afferma:
“Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.”
In quest’articolo il Legislatore afferma che l’assicuratore pagherà tutte le spese sostenute dall’assicurato per fronteggiare una richiesta di risarcimento, ivi incluse quelle degli avvocati.
E pagherà queste somme fino all’ammontare di un quarto del massimale; Quindi se il mio massimale di polizza RCT è di € 1.000.000 la somma massima che egli sborserà a titolo di rimborso spese di resistenza sarà di € 250.000.
Continuando a leggere la seconda parte del comma 3 dell’art 1917 del codice civile troviamo:
“Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”
Qui il Legislatore restringe il campo e sostituisce “spese di resistenza” con “spese giudiziali”. Tali spese sono comprese dentro il massimale di polizza. Quindi l’assicuratore non sborserà più soldi di quanto indicato dal massimale. Pertanto se il risarcimento dovuto al danneggiato sarà superiore alla somma assicurata, i relativi costi saranno divisi tra le parti in quota parte al rispettivo interesse.
Esaminato il nostro codice civile dobbiamo prendere l’articolo inserito nelle condizioni generali di assicurazione dal titolo “Gestione delle Vertenze”.
Gestione delle Vertenze
L’articolo “Gestione delle Vertenze” lo troviamo in ogni polizza assicurativa. Questo può cambiare da assicuratore ad assicuratore. Quello più classico è:
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Ci sono casi quindi in cui se l’interesse dell’assicuratore venisse meno egli non procederebbe alla gestione delle vertenze. L’assicurato stesso dovrebbe provvedervi. Spesso avviene quando c’è un imputazione penale in cui non vi è richiesta di risarcimento del danno.
L’articolo “gestione delle vertenze” prosegue citando l’articolo del codice civile sopra descritto, ma aggiungendo:
“La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.”
Altri articoli come quello di alcune polizze Lloyd’s prevedono che le spese per resistere all’azione del terzo siano nel limite del 25% del massimale, ma in aggiunta ad esso.
Conclusioni
E’ bene stipulare la polizza di responsabilità civile sia per pagare i risarcimenti sia per fronteggiare le spese di giudizio che sarebbero a nostro carico nel caso in cui non ci fosse la polizza.
Si può integrare la garanzia che ci dà l’assicuratore di responsabilità civile con quella di un assicuratore di tutela legale per colmare le eventuali carenze di copertura.
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Scopri cosa copra la polizza di tutela legale
* Si indica con Rc la responsabilità civile in senso generale. Essa può assumere svariate forme. RCT: danni a terzi derivante da un’attività commerciale/artigiana/ industriale o anche fatti della vita privata. O anche RCP per indicare la responsabilità civile professionale; o quella da prodotti. RCO per indicare la responsabilità verso dipendenti o operai.