Legge Gelli – cosa cambia per il medico

La legge Gelli ha modificato sostanzialmente l'impianto normativo sulla sanità che avevamo conosciuto negli ultimi anni. Vediamo in particolare cosa cambia per il medico.

La Legge Gelli (Legge n 24/2017)  è stata pubblicata il 17 marzo 2017 ed ha introdotto delle importanti novità sotto ambiti amministrativi, civili e penali.

Lo scopo della legge è teso a ridurre il contenzioso tra medici e pazienti e a dare regole certe in merito a responsabilità e risarcimenti.  

Attualmente la legge è incompleta perché mancano i  regolamenti attuativi che dovevano specificare i contenuti dei provvedimenti.

In questo articolo mi soffermo sugli aspetti  della riforma sotto il profilo di responsabilità del medico.

Prevenzione del rischio

Il personale sanitario (incluso i liberi professionisti in regime di convenzione con il SSN) è tenuto a concorrere insieme alle strutture sanitarie e socio sanitare alle attività di prevenzione del rischio messe in atto da quest’ultime.

Trasparenza

Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sono soggette all’obbligo di trasparenza. La direzione sanitaria dovrà fornire all’interessato (ed entro 7 giorni  dalla richiesta) la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente. La restante documentazione mancante dovrà esser fornita entro e non oltre 30 giorni. Inoltre le strutture dovranno pubblicare sul sito internet i dati relativi ai risarcimenti  erogati negli ultimi 5 anni.

Riscontro Diagnostico

I familiari potranno concordare con il direttore sanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

Linee Guida

Gli esercenti la professione sanitaria si dovranno attenere alle raccomandazioni delle linee guida previste dal comma 3 della Legge, salvo specificità del caso concreto. In mancanza di tale linee si dovranno sempre attenere alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Responsabilità del medico

La vera novità della legge Gelli l’abbiamo nel codice penale con l’inserimento dell’art. 590-sexies. Qualora l’evento dannoso si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida così come indicato poco sopra.

Risulterebbero invece invariate le responsabilità civili, per cui il medico risponderebbe sempre per colpa.

Qualora però il medico agisca nell’adempimento di un’ obbligazione contrattuale assunta con il paziente si applica il disposto dell’art 1218 del codice civile per cui:

  • L’azione del danneggiato si prescrive in 10 anni
  • Il medico / Operatore sanitario deve provare che il danno è derivato da una causa a lui non imputabile.

In tutti gli altri casi invece il medico risponderebbe solo ai sensi dell’art 2043 del codice civile, (responsabilità extra contrattuale) per cui :

  • L’azione del danneggiato si prescrive in 5 anni
  • E’ il danneggiato che deve provare che il danno è causato da un errore del medico o operatore sanitario.

Responsabilità della Struttura

La struttura sanitaria pubblica o privata risponderà sempre dell’operato dei medici e degli operatori sanitari che utilizzi nell’adempimento della propria obbligazione. Anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria.  Si applicheranno quindi i termini di prescrizione di 10 anni e la prova a carico della struttura.

L’obbligo assicurativo

La Legge ha previsto un’obbligo assicurativo a carico sia della struttura che del medico.

Le strutture, sia private che pubbliche, dovranno stipulare una:

  1. Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, che copra anche per i  danni cagionati dal personale operante a qualunque titolo presso la struttura; Tale polizza potrà essere sostituita da “un’analoga misura” (i cui termini verranno stabiliti tramite decreti attuativi).
  2. Polizza per coprire la responsabilità del medico nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione diretta nei confronti del medico.

Tale polizza saranno obbligatorie anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il SSN e attraverso il servizio di telemedicina.

Il medico / Operatore sanitario dovrà stipulare in alternativa o entrambe:

  1. una polizza di assicurazione per colpa grave;
  2. una polizza professionale qualora operi al di fuori della struttura o all’interno della struttura in regime di libera professione ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente .

I decreti attuati dovranno fissare i requisiti minimi di queste polizze. Attualmente le uniche caratteristiche  sono che le assicurazione in Claims Made devono prevedere una retroattività e una postuma di dieci anni. Quest’ultima deve essere estesa agli eredi e non è sottoposta a disdetta.

Vale la pena sottolineare che l’obbligo assicurativo non è correlato a un obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazioni.

Altri aspetti della Legge Gelli

Chi voglia richiedere i danni dovrà preliminarmente esperire un tentativo di conciliazione. Inoltre l’esercizio dell’azione civile è subordinata a un ricorso, promosso dinanzi al giudice civile competente, ai sensi dell’art 696 bis del c.p.c. per richiedere una consulenza tecnica preventiva volta ad accertare, in via conciliativa, il danno da responsabilità contrattuale (sia della struttura che del medico / operatore sanitario) che da fatto illecito (responsabilità extra contrattuale.

Nella fase conciliativa la struttura può presentare tramite la propria assicurazione un ‘offerta di risarcimento.

Il danneggiato inoltre potrà richiedere i danni direttamente alla compagnia di assicurazione. Le strutture dovranno pubblicare sul proprio sito internet la compagnia assicurativa e il contratto per esteso. L’impresa di assicurazione che risponde della responsabilità contrattuale della struttura pubblica o privata e della responsabilità extracontrattuale del medico si potrà rivalere nei confronti del professionista che risponde nei limiti della colpa grave con la propria assicurazione.

Il danno verrà risarcito sulla base delle tabelle di liquidazione del danno biologico richiamate negli art 138 e 139 del codice delle assicurazioni private che com’è noto non sono state ancora elaborate.

Altri aspetti riguardano l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria a cui rimandiamo la lettura dell’art 9 della legge

Infine segnaliamo l’istituzione di un fondo alimentato da un contributo annuale a carico delle compagnie autorizzate all’esercizio della “rc sanitaria” che viene affidato a Consap.

 

(*) Chi volesse leggere il testo integrale della legge è disponbile qui.

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