Un obbligo che non tutela il locatario e chi utilizza beni di terzi
Secondo la norma, l’obbligo assicurativo riguarda i beni indicati dall’articolo 2424 del Codice Civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati nell’attività di impresa. Questo significa che un’impresa che utilizza un immobile in affitto, così come impianti, macchinari e attrezzature in leasing o comodato, dovrebbe stipulare una polizza per questi beni. Tuttavia, in caso di evento calamitoso, il risarcimento spetterebbe al proprietario del bene e non all’impresa utilizzatrice, che pure ha sostenuto il costo della polizza.
Si tratta di un’imposizione che appare poco equa, in quanto obbliga le imprese a coprire un rischio relativo a beni di cui non trarranno alcun beneficio in termini di indennizzo, creando una potenziale distorsione nel principio di interesse assicurabile.
In attesa di chiarimenti
Al momento, non sono stati ancora forniti chiarimenti ufficiali sulle modalità applicative di questa norma e su eventuali esenzioni o specifiche regolamentazioni per gli immobili in locazione o per i beni strumentali in uso ma non di proprietà. È auspicabile che le autorità competenti intervengano per chiarire se l’onere assicurativo debba ricadere sul proprietario del bene piuttosto che sull’impresa utilizzatrice.
Quale comportamento adottare?
In attesa di indicazioni più precise da parte del legislatore, per prudenza si consiglia alle imprese di adottare un’interpretazione estensiva della norma e valutare la stipula della polizza per conformarsi agli obblighi di legge. In alternativa, è possibile:
Verificare con il proprietario del bene (immobile, impianti, macchinari, attrezzature, etc.) se ha già sottoscritto una copertura adeguata, che potrebbe esonerare l’impresa utilizzatrice dall’obbligo.
Inserire una clausola nel contratto di locazione o nei contratti di leasing/comodato, prevedendo che l’onere della polizza resti in capo al proprietario.
Quali sono le sanzioni per chi non adempie all’obbligo?
L’inadempimento dell’obbligo assicurativo non comporta sanzioni dirette, ma può avere conseguenze rilevanti in caso di richiesta di agevolazioni o aiuti pubblici. In particolare, la mancanza della copertura assicurativa sarà tenuta in considerazione:
Nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie.
Nell’erogazione di fondi pubblici destinati a fronteggiare eventi calamitosi e naturali.
Di conseguenza, un’impresa non assicurata potrebbe vedersi negare l’accesso a importanti risorse economiche, con un impatto significativo sulla sua operatività in caso di calamità naturali.
Conclusione
Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti normativi che possano chiarire la questione e garantire un’applicazione più equa dell’obbligo assicurativo, evitando che le imprese debbano sostenere costi per proteggere beni di cui non beneficeranno in caso di sinistro.



