Obbligo assicurativo per le certificazioni 5.0

Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha ribadito il principio per cui i professionisti incaricati della certificazione tecnica necessaria per accedere ai crediti di imposta Transizione 5.0, sono tenuti a dotarsi di una specifica polizza.

L’articolo 15, comma 8 del Decreto del 24 luglio 2024, in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, introduce un obbligo assicurativo specifico per i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche di risparmio energetico. Questo obbligo non è il primo nel settore della transizione energetica: già con il Superbonus 110% era stata prevista un’assicurazione obbligatoria per i professionisti coinvolti. L’obiettivo di tali disposizioni è duplice: da un lato, garantire la tutela delle imprese e dello Stato in caso di errori o dichiarazioni non corrette, dall’altro, proteggere i professionisti che potrebbero altrimenti dover rispondere con il proprio patrimonio.

Chi sono i soggetti abilitati?

I soggetti che possono rilasciare certificazioni tecniche relative alla riduzione dei consumi energetici sono:

  • Gli Esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339;
  • Le Energy Service Companies (ESCo), certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
  • Ingegneri e periti industriali iscritti ai rispettivi albi professionali e con comprovata esperienza nel settore dell’efficienza energetica nei processi produttivi.

Obbligo di polizza assicurativa

I soggetti abilitati sono tenuti a dotarsi di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, che copra eventuali danni derivanti dall’attività di certificazione. Questa polizza è necessaria per proteggere l’impresa che richiede la certificazione e il bilancio dello Stato in caso di:

  • Errate valutazioni tecniche contenute nelle certificazioni;
  • Dichiarazioni non veritiere, che potrebbero causare la revoca dei benefici concessi all’impresa.

La copertura assicurativa deve essere adeguata sia al numero di certificazioni rilasciate che all’importo dei benefici ottenuti grazie ai progetti di innovazione oggetto delle certificazioni.

Garanzie per le imprese, lo Stato e i professionisti

L’obbligo assicurativo garantisce che, in caso di errori nelle valutazioni tecniche o di certificazioni falsate, le imprese non siano esposte a perdite economiche e possano ottenere il risarcimento dei danni. Allo stesso tempo, lo Stato è tutelato in quanto può richiedere il recupero degli importi concessi come agevolazioni o incentivi qualora si rilevi l’infondatezza delle certificazioni rilasciate.

Inoltre, l’assicurazione tutela anche i professionisti coinvolti nel rilascio delle certificazioni. Senza una polizza adeguata, essi sarebbero chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale per gli eventuali danni causati da errori tecnici o da informazioni non veritiere nelle perizie asseverate. In questo contesto, l’assicurazione rappresenta un’importante garanzia per i soggetti certificatori, proteggendoli da rischi finanziari che potrebbero derivare da errori professionali.

Requisiti di indipendenza e onorabilità

I soggetti abilitati devono inoltre dichiarare il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, garantendo di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e di non aver riportato condanne penali. Questa dichiarazione deve essere resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

Conclusione

L’obbligo assicurativo per i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di risparmio energetico non solo rappresenta una tutela fondamentale per le imprese e per lo Stato, ma offre anche una protezione cruciale per i professionisti stessi. In caso di errore tecnico o dichiarazione non veritiera, in assenza di una polizza adeguata, il professionista sarebbe chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale, esponendosi a gravi conseguenze economiche.

È quindi essenziale che i soggetti abilitati si dotino di una polizza che non sia solo formalmente adeguata, ma che garantisca una copertura completa e commisurata al rischio legato al numero di certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici concessi. Una protezione assicurativa insufficiente potrebbe infatti rivelarsi inutile nel momento del bisogno, lasciando il professionista vulnerabile di fronte a richieste di risarcimento. Pertanto, la scelta di una polizza che tuteli adeguatamente il professionista è un elemento chiave per esercitare questa attività con serenità e sicurezza.

Riferimenti normativi

Decreto delle imprese e del made in Italy del 24-07-2024

F.a.q. del Ministero delle Imprese sulla transizione 5.0

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