⚠️ AGGIORNAMENTO APRILE 2026: Il quadro normativo descritto in questo articolo è stato parzialmente superato dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34. Per scoprire le nuove esenzioni per muletti e macchine agricole in aree private, leggi il nostro articolo aggiornato:
RC Auto 2026: nuovi esoneri per aziende e agricoltura (Legge PMI)
La legge individua tre tipologie di veicoli che sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, qualora essi siano utilizzati conformemente alla funzione di veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.
1) Quelli del primo gruppo debbono avere le seguenti caratteristiche:
- Essere a motore e azionati esclusivamente da una forza meccanica
- circolare sul suolo (e non su rotaia)
- avere una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
- o avere un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h
2) Nel secondo gruppo rientrano qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo (come definito al primo punto) a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) All’ultimo ci sono i veicoli elettrici leggeri che dovranno essere individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e di concerto con il Ministro delle infrastrutture. A oggi ancora deve uscire la disposizione.
L’obbligo si applica a prescindere
- dalle caratteristiche del veicolo
- del terreno su cui è utilizzato
- dal fatto che sia fermo o in movimento.
- che la zona in cui i veicoli circoli sono soggette a restrizioni
Cosa succede se si viola questo obbligo e non si assicurano i mezzi?
Si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (che ricordiamo variano da €866 a € 3.464). Per i mezzi che circolano in aree soggette a restrizioni invece le sanzioni applicabile sono quelle di cui all’articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Come si assicura il rischio?
Trattandosi di veicoli soggetti alla normativa RCA si dovrebbero assicurare con una polizza specifica sul mezzo (o i caso di più mezzi con una polizza libro matricola) e che identifica il veicolo attraverso la targa o il telaio (quindi con polizza RCA).
L’ANIA (l’Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative) ha chiesto chiarimenti alla motorizzazione per capire se mezzi non immatricolati e non targati, ma utilizzati come mezzi d’opera (ad esempio un mezzo d’opera importato dall’estero non immatricolabile in Italia e impiegato in un cantiere) possano essere considerati o meno “veicoli” ai sensi della normativa nazionale – nel significato di “mezzi di trasporto” come definiti dalla Direttiva – oppure vadano considerati alla stregua di strumenti di lavoro impiegati ai fini dell’attività industriale, edile etc. della società proprietaria e quindi assicurabili con copertura r. c. generale dell’azienda, ma non con la r. c. auto.
Come si stanno comportando le imprese assicurative?
Per A… se il prodotto RCG aziendale contempla i mezzi d’opera questi possono continuare ad essere assicurati con tale polizza solo se circolano in aree private. Se il veicolo invece rientra nel settore VI “macchine operatrici” è possibile emettere la polizza RCA. Qualora però il veicolo circoli su suolo pubblico la copertura sarà valida solo se il mezzo abbia l’autorizzazione alla circolazione rilasciata dalle autorità competenti.
Per U… se il veicolo non è immatricolato e pertanto non idoneo alla circolazione (quindi un mezzo d’opera), la Compagnia non prevede copertura con polizza RCA, bensì con RCG aziendale.
Per Z… in caso di veicolo immatricolato e targato, indipendentemente dall’uso, di procedere con l’emissione di copertura R.C. auto; Qualora il veicolo sia privo di targa perché non immatricolato ma è identificabile tramite telaio (come, ad esempio, i carrelli elevatori e i mezzi d’opera che circolano soltanto in cantieri, cave e similari) si deve procedere con l’emissione della copertura R.C. auto su telaio. Nel caso di circolazione su suolo pubblico o equiparato, la garanzia sarà valida e operante a condizione che il veicolo sia munito dell’apposita autorizzazione alla circolazione rilasciata dalle autorità competenti.
Conclusioni
Da quanto detto sembrerebbe che i veicoli, dotati delle caratteristiche sopra menzionate, debbano essere assicurati sia che circolino su aree private che su aree pubbliche. Le imprese assicurative li coprirebbero con polizza RCA qualora sia possibile l’identificazione del mezzo tramite telaio o targa. Qualora però circolino anche su aree pubbliche affinché la polizza abbia validità debbono essere muniti di autorizzazione alla circolazione.
Tutti gli altri mezzi di lavoro che non siano identificabili per targa o telaio, dovrebbero essere assicurati con polizza RCT aziendale.
Nota Bene: Sebbene il D. Lgs. 184/2023 avesse introdotto una stretta molto rigida, la recente Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto importanti correttivi e casi di esonero specifici per i mezzi che operano esclusivamente in aree non accessibili al pubblico. Questa evoluzione normativa segna un ritorno alla razionalità per la gestione dei rischi aziendali, differenziando nettamente tra circolazione stradale e operatività in aree private.



