Polizza sulle Donazioni

Da oggi, comprare e vendere casa da un immobile oggetto di donazione non sarà più un problema. La nuova polizza di Dual Italia garantisce  il pagamento di un indennizzo, qualora il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte di eredi o leggittimatari che intendono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenerne il controvalore monetario.

Donazioni assicurate con Dual Donation

Da oggi, comprare e vendere casa da un immobile oggetto di donazione non sarà più un problema. La nuova polizza di Dual Italia e distribuita da Broker(Pro) garantisce  il pagamento di un indennizzo, qualora il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte di eredi o leggittimatari che intendono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenerne il controvalore monetario.

Quando si acquista un immobile di provenienza donativa, i leggittimatari possono far valere i propri diritti ereditari nei confronti del donatario nei dieci anni successivi al decesso del donante. I leggittimatari possono anche rivalersi nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene o il suo controvalore.

Scopo della polizza è quindi di tutelare l’acquirente dell’immobile contro il pregiudizio patito da un leggittimatario danneggiato dall’atto di donazione.

La polizza non tutela mai il donatario. Ma sia il donante che il donatario che il terzo acquirente, ed anche l’istituto di credito che eroga il finanziamento del bene, possono sottoscrivere l’assicurazione. La prestazione dell’assicuratore sarà sempre dovuta al beneficiario. E quest’ultimo sarà l’acquirente a titolo oneroso della proprietà donata ovvero chi vanti diritti reali di godimento e/o diritti reali di garanzia volontaria.

Le donazioni nel nostro ordinamento

Il nostro ordinamento consente al singolo di disporre dei suoi beni per il
periodo successivo alla morte e ammette che egli in vita doni a chi vuole i
suoi beni purché non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più
stretti tassativamente indicati dalla legge:

I leggittimatari:

  • coniuge
  • figli legittimi
  • figli legittimati
  • figli adottivi
  • figli naturali
  • e, in mancanza di figli, gli ascendenti

Per poter stabilire se il donante ha leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari occorre calcolare l’entità del suo patrimonio  all’epoca dell’apertura della successione :

tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo dell’apertura della successione

+

i beni donati

=

riunione fittizia

Se dalla riunione fittizia risulta che le donazioni eccedono la quota di cui il soggetto poteva disporre, ciascun  legittimario può agire per ottenere l’intera quota a questi spettante proponendo:

L’azione di riduzione:

  • Se l’azione di riduzione viene accolta il donatario deve restituire in tutto o in parte il bene ricevuto in donazione e può essere perseguito con

L’azione di restituzione

  1. Se un bene donato con disposizione lesiva di legittima è stato nel frattempo venduto dal donatario a terzi, il legittimario che ha esercitato con successo l’azione di riduzione nei confronti del donatario deve prima di tutto aggredire i beni del donatario per ottenere il rimborso del valore del bene
  2. Se il donatario può risarcire il legittimario leso, l’acquisto del terzo acquirente non subisce alcun pregiudizio
  3. Se il donatario non può risarcire il legittimario, quest’ultimo ha diritto di agire contro il terzo acquirente per ottenere il rilascio del bene
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