Questa modifica, in vigore dal 7 aprile 2026, corregge finalmente la rigida impostazione introdotta dal D. Lgs. 184/2023. Più specificatamente l’art. 9 della nuova legge ha modificato l’art. 122-bis del CAP (codice delle assicurazioni private) introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter. Questi commi rappresentano oggi la base giuridica che permette l’esonero per muletti e macchine agricole in aree private.
Come avevamo scoperto analizzando la stretta normativa del 2023 nel nostro articolo Obbligo assicurativo per mezzi di lavoro non targati, l’estensione dell’obbligo a ogni mezzo semovente in qualsiasi area aveva creato non poche difficoltà operative e burocratiche alle imprese.
Si tratta di un necessario ritorno alla razionalità: il Legislatore ha ora riconosciuto che talune categorie di veicoli, per le loro caratteristiche operative e per gli ambiti privati in cui vengono impiegati, non necessitano della copertura obbligatoria prevista per le strade pubbliche.
Chi può beneficiare dell’esonero?
La legge specifica tre categorie principali che ora possono evitare la polizza RC Auto obbligatoria, a patto di rispettare condizioni rigorose:
- Carrelli elevatori (muletti): solo quelli non immatricolati (di cui all’art.58 comma 2, lett. c, del codice della strada) che circolano esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali. Se il muletto è immatricolato, l’obbligo resta.
- Veicoli in aree protette: qualsiasi veicolo utilizzato esclusivamente in zone non accessibili al pubblico all’interno di aree ferroviarie, portuali o aeroportuali.
- Macchine agricole (di cui all’art. 57 del codice della strada): mezzi privi di immatricolazione o certificato di idoneità tecnica, usati solo dentro fondi agricoli o spazi privati non aperti al pubblico. Il legislatore ha finalmente riconosciuto che per i mezzi vecchi o non immatricolabili era impossibile assolvere all’obbligo.
Il pericolo della circolazione occasionale
Attenzione: la deroga si basa sul requisito dell’esclusività. Se uno di questi mezzi viene utilizzato anche solo occasionalmente su una strada pubblica o in un’area accessibile al pubblico, la deroga decade immediatamente.
In quel caso, circolare senza RC Auto espone l’azienda a sanzioni pesantissime e al sequestro del mezzo.
Esonero RC Auto non significa “senza assicurazione”
Questo è il punto più importante per la tua sicurezza aziendale: la legge stabilisce che, pur venendo meno l’obbligo della specifica polizza RC Auto, questi mezzi devono comunque essere coperti da una polizza RCT (Responsabilità Civile Terzi).
Perché è fondamentale verificare la propria copertura?
- Nessuna azione diretta: in una polizza RCT non opera l’azione diretta del danneggiato verso l’assicurazione, tipica della RC Auto
- Massimali: non ci sono i massimali minimi garantiti per legge della RC Auto; vanno quindi tarati con attenzione in base al rischio reale del magazzino o del fondo agricolo.
- Rischio patrimoniale: senza una RCT adeguata e specifica per il contesto operativo, l’imprenditore risponde personalmente dei danni causati dal mezzo.
Conclusioni: l’esonero non cancella la responsabilità
La nuova Legge 34/2026 offre un’importante boccata d’ossigeno alle PMI e al settore agricolo, eliminando costi assicurativi non necessari per i mezzi che operano esclusivamente in aree private.
Tuttavia è fondamentale non abbassare la guardia: la deroga dall’obbligo RC Auto non elimina la responsabilità civile dell’imprenditore per i danni causati a terzi.
Per garantire una tutela reale al tuo patrimonio e operare in totale serenità, è fondamentale affidarsi a Broker(Pro) per la tua polizza RCT aziendale. Il nostro team verificherà che le coperture per muletti e macchine agricole siano perfettamente calibrate sui tuoi rischi specifici, evitando che l’azienda resti esposta a pesanti conseguenze economiche in caso di sinistro.



