Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione.
Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami è Flaviano Fiocchi.
La funzione della gestione dei reclami non è esternalizzata.
Qualora il reclamo sia inoltrato all’intermediario può essere inviato utilizzando il modulo al lato, oppure inviando una pec a Brokerprosrl@legalmail.it o spedendo una raccomandata o una posta ordinaria a Broker(Pro) Srl – Via Cremuzio Cordo 6, 00136 Roma.
L’intermediario è tenuto a dare una risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (fax 06 42133206, pec ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa proponente.
Il contraente/assicurato o l’avente diritto ha facoltà di:
- presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- il contraente/assicurato o l’avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle
controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.
