La nuova disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 86 del TUEL, a seguito della modifiche apportate nel 2015, prevede che i Comuni abbiano la facoltà di destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi previsti dalla legge “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Con tale dicitura “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” non si è voluto impedire la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore” solo perché di importo superiore alla previsione di bilancio (laddove apposta). Secondo il criterio di invarianza degli oneri finanziari, non viene preclusa ex-ante un eventuale aggravio di spesa, purché venga previsto dall’amministrazione competente che il suddetto aggravio venga compensato da risparmi o da maggiori entrate (*).
La norma, pertanto, prevede di sanare il conflitto che emerge tra l’interesse proprio degli amministratori – di assicurare a se stessi il rimborso delle spese legali eventualmente sostenute per vicende giudiziarie legate al mandato – e l’interesse della collettività all’uso delle risorse finanziarie per altre e diverse spese. La mancata previsione iniziale o l’insufficiente stanziamento a bilancio non possono essere coperti creando nuovo debito extra-bilancio, né è consentito apportare variazioni agli stanziamenti senza prima aver rigorosamente verificato il mantenimento
degli equilibri di bilancio; allo stesso modo non è consentito impegnare le somme iscritte nei bilanci se non sono garantite le entrate a copertura.
È fatto onere, altresì, agli amministratori di adottare nell’approvazione dei bilanci di un disciplinare contenente i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione delle somme stanziate o del loro riparto. Appare inevitabile quindi l’obbligo della programmazione della spesa in bilancio, unitamente alla necessità che vengano previamente determinati i criteri oggettivi di rimborso, a tutela e a garanzia dell’imparzialità, in modo da escludere la rimborsabilità delle spese che gli amministratori, anche di precedenti amministrazioni, possano aver sostenuto per vicende giudiziarie concluse o in via di definizione.
*Interpretazione della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Basilicata, 6 luglio 2017, n. 45/2017/PAR.
Grazie agli accordi con le principali Compagnie operanti nel ramo tutela legale, abbiamo la possibilità di fornire coperture:
- per polizze che garantiscano il rimborso delle spese legali agli enti pubblici che debbano sostenere in vertenze in cui possano essere coinvolto non solo l’ente ma anche gli amministratori e/o dipendenti – in tal modo superando le problematiche legate ai vincoli di legge sopra delineate –
- sia coperture individuali per amministratori e dipendenti di enti pubblici.
Per quanto riguarda gli amministratori/dipendenti di enti pubblici esiste la possibilità di
assicurarsi per il rimborso delle spese legali anche nei casi di:
- conflitto di interesse con l’Ente di appartenenza;
- condanna per colpa grave;
- parere dell’Avvocatura dello Stato che giudichi non congruo l’importo della parcella del
legale incaricato dal dipendente/amministratore pubblico; in tal caso ci sarà la
possibilità di ottenere il rimborso della differenza tra l’importo riconosciuto congruo
dall’Avvocatura dello Stato e quello effettivo della parcella; - patteggiamento e di proscioglimento con formule diverse rispetto a quelle che
escludono la materialità dei fatti; - per imputazioni di reati dolosi con possibilità di ottenere l’anticipazione delle spese
legali, fatta salva la restituzione in caso di condanna.